Informativa sugli Strumenti di Tutela Alternativa e Patrocinio a Spese dello Stato

All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare la parte assistita della possibilità di avvalersi di strumenti di tutela alternativa al giudizio ordinario e, ove ne ricorrano i presupposti, del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice Deontologico Forense.

Il presente documento ha lo scopo di fornire una illustrazione generale di tali strumenti.

Mediazione civile e commerciale

La mediazione è un procedimento volontario od obbligatorio, gestito da un organismo iscritto nel relativo registro ministeriale, finalizzato alla ricerca di un accordo tra le parti con l’assistenza di un mediatore imparziale.

In alcune materie (tra cui, a titolo esemplificativo, condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, locazioni, comodato, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La mediazione consente, in presenza di accordo, di definire la controversia in tempi generalmente più rapidi rispetto al giudizio e con costi contenuti, beneficiando di specifiche agevolazioni fiscali previste dalla legge.

L’assistenza dell’avvocato nel procedimento garantisce la tutela degli interessi della parte e la correttezza formale dell’eventuale accordo.

 

Negoziazione assistita

La negoziazione assistita è una procedura di risoluzione consensuale delle controversie disciplinata dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162.

Si svolge sulla base di una convenzione sottoscritta dalle parti e dai rispettivi avvocati, che si impegnano a cooperare lealmente e in buona fede per definire la controversia.

In alcune ipotesi (ad esempio le controversie in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti o qualsiasi richiesta di denaro a qualsiasi titolo, purché il valore della controversia non superi i 50.000 euro e la materia non rientri già in quelle soggette a mediazione obbligatoria) la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La procedura offre la possibilità di raggiungere un accordo con valore di titolo esecutivo e con efficacia di accertamento ai sensi di legge, riducendo tempi e costi del contenzioso e consentendo un maggiore controllo da parte delle parti sull’esito della controversia.

 

Altri percorsi alternativi

Oltre alla mediazione e alla negoziazione assistita, la normativa prevede ulteriori percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, tra cui l’arbitrato e altri strumenti di composizione stragiudiziale delle controversie, che possono essere suggeriti in relazione al tipo di rapporto e alle clausole eventualmente presenti nel contratto.

L’individuazione del percorso più idoneo avverrà caso per caso, tenendo conto della materia, dei tempi e dei costi prevedibili nonché degli interessi in gioco.

 

Patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che consente alle persone non abbienti, in presenza dei requisiti di legge, di essere assistite da un avvocato con onorari e spese a carico dell’Erario, nei procedimenti per i quali tale beneficio è previsto.

L’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, è tenuto a informare la parte assistita della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato e a fornire le indicazioni necessarie per la presentazione dell’istanza.

L’ammissione al patrocinio è subordinata alla verifica dei requisiti di reddito e alle condizioni di legge in relazione al tipo di procedimento.

Il beneficio può essere richiesto anche in alcune procedure di negoziazione assistita terminate con accordo, secondo quanto previsto dalla normativa speciale.

 

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sostituiscono la consulenza personalizzata. La scelta dello strumento più adeguato verrà valutata con il cliente alla luce delle circostanze concrete e delle disposizioni normative pro tempore vigenti.

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