Informativa Antiriciclaggio Per I Clienti Dello Studio

Ai sensi del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche, ogni Avvocato, nello svolgimento di alcune tipologie di incarichi professionali, è soggetto agli obblighi di antiriciclaggio previsti dalla normativa vigente. Tali obblighi riguardano esclusivamente le prestazioni che comportano operazioni di natura finanziaria o immobiliare, la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni, ovvero l’assistenza in attività di organizzazione di società, trust o altri enti giuridici, secondo quanto previsto dalla legge.

In tali casi il Professionista è tenuto a svolgere l’adeguata verifica della clientela, che comprende l’identificazione del cliente e dell’eventuale titolare effettivo, la raccolta di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione richiesta e il controllo costante del rapporto, nonché la conservazione per almeno dieci anni dei dati e dei documenti acquisiti. L’obbligo di adeguata verifica si applica, tra l’altro, all’instaurazione di un rapporto continuativo, all’esecuzione di operazioni occasionali di importo pari o superiore alla soglia di legge, alla presenza di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o di dubbi sull’esattezza dei dati conferiti.

Resta fermo che le disposizioni antiriciclaggio non si applicano alle attività di difesa o rappresentanza del cliente in procedimenti giudiziari e in connessione con tali procedimenti, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. In ogni ipotesi l’avvocato è tenuto a rispettare il segreto professionale e la normativa in materia di protezione dei dati personali; i dati raccolti per finalità antiriciclaggio sono utilizzati esclusivamente per adempiere agli obblighi di legge e non sono diffusi.

Qualora, in relazione all’incarico conferito, si renda necessario procedere agli adempimenti antiriciclaggio, il cliente potrà essere invitato a fornire o aggiornare specifiche informazioni e documenti (tra cui un valido documento di identità e indicazioni sull’origine dei fondi), che dovranno essere forniti in modo veritiero e completo. L’eventuale rifiuto ingiustificato di collaborare agli adempimenti richiesti può comportare l’impossibilità di dare corso all’incarico o di proseguirne l’esecuzione, in conformità alla normativa vigente.